ART. 65. Beni relativi all'impresa [n.d.r. ex art. 77]
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte
sui redditi, si considerano relativi all’impresa, oltre
ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 85, a quelli strumentali per l’esercizio
dell’impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell’esercizio
dell’impresa stessa, i beni appartenenti
all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative
all’impresa nell’inventario tenuto a norma
dell’articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di
cui al comma 2 dell’articolo 43 si considerano relativi
all’impresa solo se indicati nell’inventario;
per i soggetti indicati nell’articolo 66, tale indicazione
può essere effettuata nel registro dei beni
ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui
all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 695 [9 dicembre 1996,
n. 695, n.d.r.].
2. Per le società in nome collettivo e in accomandita
semplice si considerano relativi all’impresa
tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito
nel comma 3 per le società di fatto.
3. Per le società di fatto si considerano relativi
all’impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell’articolo 53 [85, n.d.r.], i crediti acquisiti
nell’esercizio dell’impresa e i beni strumentali
per l’esercizio dell’impresa, compresi quelli iscritti
in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente
come strumentali per l’esercizio
dell’impresa.
3 bis. Per i beni strumentali dell’impresa individuale
provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore
è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato
in base alle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative
all’impresa nell’inventario di cui all’articolo 2217
del codice civile ovvero, per le imprese di cui all’articolo
79 [66, n.d.r.], nel registro dei cespiti ammortizzabili.
Le relative quote di ammortamento
sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso
alla data dell’iscrizione.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
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